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    1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

    I dati personali da Lei forniti saranno trattati da Eurotest Laboratori per le finalità di seguito descritte.
    a. Gestire e fornire riscontro alla Sua richiesta di informazioni.
    b. In caso di Suo consenso, inviarle materiale informativo inerente le attività svolte da Eurotest Laboratori.

    2. CATEGORIA DEI DATI RACCOLTI, CONFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO

    I Suoi dati personali raccolti e trattati da Eurotest Laboratori per assolvere la finalità di cui al paragrafo 1, lettera a. sono i Suoi dati anagrafici (nome e cognome) ed i Suoi dati di contatto (e-mail e recapito telefonico). Mentre per la finalità di cui al paragrafo 1, lettera b. sono i Suoi dati anagrafici (nome e cognome) e la Sua E-mail.
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    3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

    I Suoi dati personali saranno trattati e conservati sia a mezzo di supporti cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati.
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    4. SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI

    Il trattamento verrà effettuato da dipendenti di Eurotest Laboratori in qualità di Incaricati del trattamento.
    I Suoi dati non saranno trasferiti all’estero e non saranno oggetto di alcuna diffusione.

    5. TITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO

    Il Titolare del trattamento dei dati personali è Eurotest Laboratori S.r.l., con sede via Marconi 23 35020 Brugine (PD).

    6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

    In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy). Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo indicato oppure un’e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

    DIRITTI DELL’INTERESSATO

    Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 2016/679
    Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.

  • Condizioni Generali di Vendita

     

    Condizioni Generali di Vendita

    1. Condizioni generali di vendita

    Le condizioni generali di vendita costituiscono base contrattuale tra EUROTEST Laboratori Srl ed i propri clienti una volta che, a fronte di un ordine del Cliente, viene emessa Conferma d’ordine. Le condizioni applicabili sono richiamate nell’Offerta emessa da Eurotest e si intendono accettate dal Cliente con l’emissione dell’ordine. L’Offerta può riportare condizioni di vendita diverse dalle condizioni generali, in questo caso fanno testo le condizioni riportate in Offerta.

    2. Definizioni

    Eurotest: EUROTEST Laboratori Srl
    Cliente: persona o organizzazione che commissiona le prove ad Eurotest
    Offerta: documento emesso da Eurotest con le condizioni specifiche di vendita.
    Conferma d’ordine: documento di accettazione, da parte di Eurotest, dell’ordine del Cliente e contenente, tra l’altro, le prove che saranno eseguite, i prezzi, i termini e le modalità di pagamento.
    Contratto di vendita: accordo commerciale stipulato tra il Cliente ed Eurotest, comprendente l’ordine del Cliente e la Conferma d’ ordine.

    3. Prove eseguibili

    Eurotest Laboratori svolge attività di prova nei settori seguenti:
    - Compatibilità elettromagnetica (EMC);
    - Sicurezza elettrica;
    - Apparati radio;
    - Prove climatiche ed ambientali;
    - Qualificazione e sicurezza di pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e film sottile;
    - Qualificazione e sicurezza di pannelli fotovoltaici a concentrazione;
    - Qualificazione e sicurezza di power converters per impianti fotovoltaici o eolici.;
    Eurotest Laboratori è accreditato da Accredia (n. 0192L) e può svolgere, in relazione alle necessità del cliente, sia prove accreditate che non accreditate (per es. prove su specifica).
    Solo i Rapporti di Prova che contengono prove accreditate riportano il logo Accredia.
    L’elenco aggiornato delle prove accreditate da Eurotest è disponibile sul sito Accredia (www.accredia.it).

    4. Costi

    I prezzi delle singole prove e dei set di prova sono fortemente condizionati dalla tipologia dei prodotti, dall’alimentazione (trifase, monofase, batteria), dagli I/O, dal set-up e dalle modalità di conduzione delle prove, pertanto sono calcolati di volta in volta in base alle valutazioni in merito.
    I costi per attività fuori sede, utilizzo del laboratorio, della strumentazione per prove libere, con o senza assistenza di personale Eurotest, sono calcolati su base oraria e quotati in base alle attività richieste.

    4.1. Documentazione in formato cartaceo

    Eurotest non conserva archivio cartaceo. Tutti i documenti relativi alle prove effettuate in Eurotest sono emessi in formato elettronico (PDF - Portable Data Format), per la consultazione dei quali si consiglia l’installazione di Adobe Reader®.
    La documentazione in formato cartaceo sarà quotata in Offerta su specifica richiesta del Cliente.

    4.2. Prove ulteriori

    Ulteriori prove, non previste in Conferma d’ordine, devono essere richieste dal Cliente in forma scritta, e sono consuntivate in sede di fatturazione in base al listino in vigore.

    5. Ordini

    Gli ordini devono pervenire sempre in forma scritta e si intendono accettati da Eurotest al momento dell’invio della relativa Conferma d’Ordine.
    In caso di revoca dell’ordine da parte del cliente, sia essa formale o di fatto, Eurotest si riserva di trattenere una quota fissa pari al 25% dell’importo totale, a copertura delle spese commerciali ed amministrative sostenute. Ulteriori importi saranno calcolati in base all’attività tecnica eventualmente già svolta.

    5.1 Prenotazione laboratorio

    La prenotazione del laboratorio (camera anecoica e/o altre aree di test) e della relativa strumentazione atta allo svolgimento dei test richiesti deve avvenire previo accordo (scritto e non) preso con il responsabile tecnico di laboratorio (o eventualmente tecnico di laboratorio). Si accettano disdette con preavviso minimo di una settimana lavorativa rispetto al primo giorno di prenotazione.
    Nel caso di mancata fruizione del servizio a seguito di prenotazione e senza alcun preavviso o preavviso inferiore ad una settimana lavorativa, verrà valutato se addebitare totalmente o parzialmente il costo del servizio prenotato.

    6. Invio dei Rapporti di prova conservazione

    I Rapporti di Prova, o altri documenti redatti dal personale di Eurotest, come risultato della lavorazione eseguita e inclusi nell’Offerta commerciale accettata dal cliente, verranno inviati da Eurotest solamente all’azienda che ha sottoscritto l’Offerta. Una volta inviata la versione definitiva del Rapporto di Prova, Eurotest si riserva di conservarne copia digitale per un periodo di n. 4 anni al termine dei quali sarà distrutta. È responsabilità del cliente conservare tutta la documentazione derivante dall’attività di test durante il periodo di tempo definito da legge. Eurotest garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nel rapporto di prova.

    6.1 Rapporti di prova con logo Accredia

    I rapporti di prova riportano il logo Accredia se e solo se la norma, a cui la prova eseguita fa riferimento, risulta presente nell’elenco delle norme accreditate da Eurotest. Si precisa inoltre che le attività possono essere indicate come accreditate sui rapporti di prova solo se lo sono al momento dell’esecuzione delle stesse e non al momento dell’emissione del rapporto di prova.

    A meno di diversa indicazione in offerta le prove sono gestite come accreditate. In caso di specifiche esigenze il cliente può richiedere che il rapporto di prova sia non accreditato e in tal caso verrà riportata una nota in offerta.
    Si fa presente che nei casi in cui l'accreditamento è obbligatorio o quando i rapporti di prova devono essere forniti ad una terza parte, le attività devono essere eseguite come accreditate.

    7. Prezzi

    I prezzi delle prove sono quelli del listino prezzi in vigore al momento dell’ordine.
    Eventuali altre condizioni particolari verranno discusse in fase di Offerta.

    8. Fatturazione e pagamenti

    La fattura verrà emessa secondo le modalità concordate in fase di offerta e accettate con l’invio da parte di Eurotest della Conferma D’ordine.
    Nel caso di interventi scaglionati o che si dilungano nel tempo, causa modifiche, non conformità o simili, ci si riserva la possibilità di emettere delle fatture di acconto mensili. Nel “termine lavoro previsto” i giorni si intendono lavorativi, salvo diversamente indicato.
    Tutte le attività di prova si considerano terminate con l'emissione della bozza del Rapporto di Prova; trascorsi 10 giorni lavorativi senza commenti, vengono emesse d'ufficio le versioni definitive, senza alcuna modifica. Il Rapporto di Prova viene emesso in lingua inglese.

    8.1 Fatturazioni parziali

    All’insorgere di problemi relativi alla durata delle attività di prova non imputabili ad Eurotest come, per esempio (non esaustivo): la mancata o parziale fornitura della documentazione di prodotto da parte del Cliente, l’insorgere di non conformità e quindi la necessità di intervento di risoluzione da parte del Cliente, la consegna errata, parziale o incompleta del prodotto da sottoporre a prove, etc, Eurotest si riserva di procedere con l’emissione di fatturazioni parziali ad avanzamento dei lavori.

    8.2 Inadempienza nei pagamenti

    Nel caso in cui il Cliente non ottemperasse agli obblighi di pagamento entro i termini stabiliti dal Contratto, Eurotest si ritiene in diritto di addebitare al Cliente i relativi interessi in accordo con la legge italiana, Decr. Legislativo 231/02.

    9. Spese di trasporto

    Le spese di trasporto sono sempre a carico del Cliente.
    Nel caso, eccezionale, di spese sostenute da Eurotest per ragioni connesse al trasporto o similari (es. oneri doganali), esse saranno per intero addebitate al Cliente in fase di emissione della fattura.
    Eventuali costi di spedizione della strumentazione necessaria per attività fuori sede sono sempre a carico del cliente.

    10. Consegna dei campioni per le prove

    I campioni devono essere consegnati al Laboratorio all'indirizzo indicato in offerta.
    La consegna dovrà avvenire, salvo differenti accordi, almeno 2 giorni prima della data concordata per l'inizio delle prove, previo avviso telefonico. In caso di ritardi nella consegna del materiale 

    o di difetti degli oggetti da sottoporre a test, le attività slitteranno e verranno ripianificate a seconda delle disponibilità della strumentazione del Laboratorio e del personale.
    I campioni forniti per le prove devono essere predisposti a funzionare nella loro modalità più critica e completi di tutto quanto è necessario per il loro funzionamento, compresi eventuali carichi e/o simulatori, alimentatori, cavi completi di spina, cavi di segnale e quant’altro serve per il funzionamento al massimo delle prestazioni previste.

    11. Campionamento

    Eurotest non prevede una propria attività di campionamento dei prodotti da sottoporre a prova, in quanto il laboratorio esegue solamente prove di tipo sui campioni forniti dal Cliente e non entra nel merito delle metodologie di prelievo dei campioni.
    Per i moduli fotovoltaici il campionamento deve essere conforme ai requisiti normativi ed a carico del Cliente.

    12. Campioni per le prove

    I campioni per le prove devono essere rappresentativi del prodotto, completi di etichette e foglio di istruzioni / manuale di installazione e d’uso.
    Ogni strumento, attrezzatura ausiliaria o settaggio (hardware o software) necessari al funzionamento del prodotto è a carico del cliente.
    Il cliente deve fornire tutte le informazioni atte al funzionamento del prodotto e delle attrezzature ausiliare (se fornite). Eurotest non risponde nel caso di danni su prodotti e/o strumenti del cliente derivati dalla mancata informazione. Il cliente inoltre dovrà rispondere dei danni causati alle strumentazioni di Eurotest se verificati per mancata informazione.
    Nel caso siano richieste verifiche di sicurezza devono essere forniti:
    - Schemi elettrici completi
    - Viste di montaggio
    - Lista componenti critici (form di richiesta dati)
    - Circuiti stampati delle schede elettroniche privi dei componenti
    - Caratteristiche elettriche e di isolamento, nonché dichiarazioni di conformità, dei componenti e dei materiali rilasciate dal costruttore
    - Per i dispositivi medicali: analisi dei rischi e valutazioni cliniche.
    I componenti critici devono essere accompagnati dalla relativa scheda tecnica; inoltre, nel caso siano presenti marchi di certificazione, devono essere fornite le dichiarazioni degli organismi che hanno apposto il marchio.
    Possono essere considerati componenti anche sottoinsiemi complessi quali alimentatori switching, monitor, termostati elettronici o quant’altro può essere già stato verificato a parte dal costruttore.
    Di seguito un elenco indicativo dei componenti dei quali necessita la documentazione:
    - Componenti connessi alla rete di alimentazione
    - Trasformatori, filtri rete, condensatori, sezionatori, interruttori, spine e prese, morsetti, portafusibili, cavi di alimentazione, relè, optoisolatori, motori
    - Componenti connessi alle reti di telecomunicazione
    - Materiali plastici o isolanti che costituiscono isolamento, barriera, involucro o sostegno di parti in tensione.

    La quantità di campioni da fornire è strettamente legata alla tipologia di prove da effettuare e se esse siano da eseguirsi all’interno del laboratorio o presso il Cliente. La quantità è pertanto indicata e dettagliata di volta in volta nel Contratto.
    Nel caso manchino alcune di queste informazioni può essere necessario eseguire ulteriori verifiche con aggravio di tempi e costi, e con conseguente aggiornamento dell’Offerta.
    Durante le prove e le ispezioni si può riscontrare la necessità di verificare ulteriori campioni e richiedere altra documentazione. Tutto ciò può essere richiesto a discrezione di Eurotest.
    Le informazioni fornite dal Cliente (documenti, dati, immagini) sono conservate per un periodo di 4 anni, al termine del quale saranno distrutte. È responsabilità del cliente conservare tutta la documentazione necessaria all’attività di test durante il periodo di tempo definito da legge. Eurotest garantisce la riservatezza delle informazioni fornite.

    12.1 Software fornito dal Cliente

    Il Cliente si fa garante ed è responsabile del software consegnato con i campioni in merito alle autorizzazioni d'uso e autorizza EUROTEST all'utilizzo. Il Cliente dichiara altresì che il software fornito è privo di virus, spyware, adware o similari che possano in qualsiasi modo interferire sul corretto funzionamento dei computer sui quali viene inserito/installato.
    Il software fornito non può in alcun modo, diretto o indiretto, interferire, copiare, modificare, leggere, i dati non di propria pertinenza presenti sul computer dove esso è installato e sulle apparecchiature connesse.

    13. Non conformità rilevate durante le prove

    La quotazione riportata in Offerta è valida per la serie di prove indicate ed è indipendente dall’esito delle prove stesse.
    Il fallimento di una prova, o sequenza, non determina in alcun caso il diritto alla rinegoziazione di quanto stabilito dal Contratto.
    La ripetizione delle prove dopo eventuali interventi di modifica/riparazione del prodotto sarà pertanto quantificata separatamente con emissione di un’offerta integrativa.
    Le eventuali non conformità riscontrate durante le prove saranno comunicate al Cliente chiedendo istruzioni in merito. Se la non conformità è tale da inficiare i risultati delle prove già eseguite, esse vengono immediatamente sospese in attesa della risoluzione, da parte del Cliente, della non conformità stessa.
    In ogni caso la durata ed i costi delle prove possono subire variazioni rispetto all’Offerta in funzione delle azioni correttive effettuate dal Cliente.

    14. Doveri derivanti dall’accreditamento ACCREDIA

    Eurotest è un’entità indipendente e giuridicamente responsabile che esegue attività di prova conformemente alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025, e in base a tale norma è soggetta agli accertamenti di conformità, e al conseguente accreditamento, da parte di ACCREDIA (Sistema Italiano di Accreditamento), membro dei sistemi internazionali di accreditamento IAF-ILAC ed EA.
    In conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, il Laboratorio ha quindi adottato politiche e procedure che garantiscono la protezione di tutte le informazioni riservate fornite al Laboratorio dai clienti, e dei loro diritti di proprietà, oltre alla protezione e archiviazione elettronica dei risultati di prova.

    Il rispetto di tali requisiti è elemento di valutazione da parte di ACCREDIA e condizione necessaria per il mantenimento dell’accreditamento da parte del Laboratorio, il quale è quindi obbligato a trattare le informazioni fornite dal Cliente con la massima riservatezza.
    Le informazioni fornite dal Cliente (documenti, dati, immagini) sono conservate per un periodo di 4 anni, al termine del quale saranno distrutte. È responsabilità del cliente conservare tutta la documentazione necessaria all’attività di test durante il periodo di tempo definito da legge.

    14.1 Indipendenza ed imparzialità del personale del Laboratorio

    In conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, il Laboratorio ha inoltre adottato opportune procedure per garantire che il proprio personale non sia soggetto ad indebite pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altra natura, che possano limitare la qualità del suo lavoro e, in particolare, influenzare i giudizi tecnici conseguenti le prove eseguite.

    14.2 Significato dell’accreditamento

    L’accreditamento, in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, dimostra la competenza tecnica ad effettuare attività di prova e la corretta attuazione del sistema di gestione di Eurotest.
    Il superamento delle prove svolte dal Laboratorio non implica tuttavia che Accredia fornisca un’approvazione al prodotto del Cliente, né che Accredia assuma una qualsiasi responsabilità in merito alla qualità del prodotto stesso.

    14.3 Convenzione di accreditamento

    Chiunque richiede l’esecuzione di prove accreditate può ottenere da Eurotest la copia della convenzione sottoscritta dal Laboratorio ed il Regolamento Generale Accredia.
    Le medesime condizioni sono scaricabili dal sito Accredia (www.accredia.it).

    15. Criterio utilizzato per la valutazione di conformità

    Nel caso sia richiesto di esprimere un giudizio sulla conformità ad una specifica o norma, il Laboratorio adotta come criterio quanto indicato nel documento ILAC-G8 consultabile al sito www.ilac.org, in particolare viene utilizzata la regola decisionale semplice (banda di guardia w=0).
    I dettagli relativi a tali criteri sono riportati nei Rapporti di Prova emessi a seguito dell’attività richiesta

    16. Trasporto

    I campioni per le prove, comprese eventuali apparecchiature o strumentazione fornite dal Cliente, di supporto alle prove stesse (personal computer, simulatori, etc), viaggiano a cura e a totale carico e rischio del Cliente.
    È a carico del Cliente l’eventuale sottoscrizione di una polizza assicurativa a protezione dei propri beni durante il trasporto.
    Per l’utilizzo di corrieri di fiducia, il Cliente deve avvisare preventivamente Eurotest tramite comunicazione scritta fornendo i dati del corriere.
    I prodotti devono essere tassativamente accompagnati da appropriato documento di trasporto come descritto di seguito:
    Italia: DDT con causale Conto Prove.
    Paesi CEE: Fattura pro-Forma

    Paesi extra CEE: Fattura

    17. Responsabilità

    Eurotest non risponde di eventuali danneggiamenti dei campioni né durante il loro trasporto né durante l’esecuzione delle prove nei propri laboratori.
    Le prove possono essere distruttive o causare danni al prodotto, pertanto Eurotest non risponde dell’integrità dei prodotti sottoposti a prova delle attrezzature fornite a supporto.
    Inoltre Eurotest non è responsabile di eventuali danni funzionali o estetici sul prodotto derivanti dalle prove o dalle azioni correttive eseguite dai propri tecnici con lo scopo di risolvere le non conformità rilevate.
    È a carico del Cliente l’eventuale sottoscrizione di una polizza assicurativa a protezione dei propri beni durante l’esecuzione delle prove.
    Il Cliente si assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalle informazioni fornite a Eurotest.
    Nel caso in cui Eurotest riscontri dichiarazioni mendaci o parziali da parte del Cliente, Eurotest si ritiene libera da ogni obbligo contrattuale e quindi libera di recedere dal Contratto senza oneri e costi.
    Eurotest non si assume alcuna responsabilità sulla veridicità dei dati forniti dal Cliente, né si assume l’obbligo di verificarla.
    Eurotest si riserva inoltre di rivalersi sul Cliente per eventuali danni subiti e/o costi sostenuti per effetto di dichiarazioni mendaci o parziali fornite dal Cliente stesso.

    18. Resi

    Eurotest, salvo diversa comunicazione scritta da parte del Cliente, da effettuarsi entro 7gg. dalla data della Conferma d’ ordine, procederà alla restituzione dei campioni se non si provvede al loro ritiro entro 30 gg dal saldo lavori.
    Tutti i costi derivanti saranno addebitati al Cliente.
    Eventuali diverse politiche di gestione dei campioni al termine delle prove possono essere oggetto di negoziazione contrattuale.

    19. Subappalto

    Eurotest può subappaltare alcune prove presso altri laboratori accreditati con lo scopo di fornire al Cliente un ampliamento della gamma di prestazioni offerte o un servizio più celere. L’eventuale subappalto dev’essere concordato per iscritto con il Cliente ed Eurotest è responsabile verso il Cliente stesso per le prove subappaltate, ad eccezione dei casi in cui il Cliente o le autorità specifichino quale laboratorio debba essere impiegato.
    Eurotest inoltre garantisce il Cliente che le attività commissionate al laboratorio subappaltato non siano da questi a sua volta subappaltate.
    La responsabilità del trasporto presso i laboratori subappaltati e i relativi costi sono a totale carico del Cliente.

    20. Reclami

    I reclami devono essere presentati per iscritto con l’apposito modulo, da richiedere al personale Eurotest.
    Non vengono riconosciuti e gestiti i reclami solo verbali, nè quelli sporti da soggetti terzi: solo chi ha ricevuto un Rapporto di Prova (oppure ne ha sostenuto il costo) ha titolo per reclamare, non, ad esempio, il suo cliente finale.

    Eurotest fa esaminare il reclamo da una persona diversa da chi abbia gestito la/le attività oggetto del reclamo; tale persona se necessario, può chiedere al cliente maggiori chiarimenti, sempre allo scopo di comprendere al meglio l'istanza e quindi gestirla opportunamente.
    Nel caso in cui il reclamo sia giustificato, Eurotest avvierà misure appropriate; qualora, a discrezione del Laboratorio, non si rivelasse fondato, il ricorrente sarà comunque informato entro un termine di 30 giorni di calendario.
    Nessun costo verrà addebitato, sia che si ritenga il reclamo fondato sia che esso venga respinto; allo stesso modo, le eventuali azioni correttive avverranno a titolo gratuito, se dovute a nostro errore manifesto.

    21. Lingua

    Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono redatte in lingua italiana ed in lingua inglese.
    Nel caso si riscontrino disallineamenti interpretativi o differenze tra le due versioni, il testo in lingua italiana è prevalente.

    22. Trattamento dati personali

    I dati personali forniti, saranno trattati da Eurotest Laboratori secondo le modalità riportate alla sezione “Tutela della privacy” presente sul sito internet:
    http://www.eurotestweb.it/it/note-legali

    22. Legge applicabile

    Il Contratto di vendita è soggetto alla legge Italiana.

    26/07/2022, rev. 23.3

     

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